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sabato 18 ottobre 2008

Schools out

Plans to reform the Italian school system run into criticism - Economist, 16 ottobre 2008

L'Italia dall'estero

L'informazione in Italia, si sa, lascia un pò a desiderare. E spesso offre una visione del mondo bicromatica, in bianco e nero. Ancora più spesso essa è condizionata dalle ideologie e dall'orientamento politico. D'altro canto è difficile, se non impossibile, trovare un'oggettività indiscriminata : ognuno mette del suo in quello che scrive, inevitabilmente una posizione traspare.
Può essere utile osservare le cose dall'esterno, per guardarle con maggior chiarezza e lucidità.
Alcuni studenti e lavoratori italiani residenti in Svizzera hanno ideato un blog nel quale vengono riportate e tradotte le principali notizie riguardanti il nostro paese tratte da giornali esteri. Si tratta delle più importanti testate inglesi, francesi, spagnole, portoghesi, statunitensi ma anche asiatiche, russe, sudamericane e mediorientali. Notizie da tutto il mondo che ci forniscono una bozza di come la stampa di tutto il mondo vede l'Italia.

Tagli spietati

Pubblicato Mercoledì 15 Ottobre 2008 in Inghilterra

[Nature]

Nel tentativo di accelerare la sua arrancante economia, il governo italiano si concentra su obiettivi facili, ma sconsiderati. È un periodo buio e arrabbiato per i ricercatori in Italia, esposti ad un governo che mette in atto la sua strana filosofia per il taglio dei costi. La settimana scorsa, decine di migliaia di ricercatori sono scesi in strada per manifestare la loro opposizione ad una proposta di legge volta a frenare la spesa pubblica. Se passa, come previsto, la legge provocherebbe il licenziamento di quasi 2000 ricercatori precari, che costituiscono l’ossatura degli istituti di ricerca italiani perennemente a corto di personale - e metà di essi sono già stati selezionati per posizioni a tempo indeterminato.

Proprio durante la manifestazione dei ricercatori, il governo di centro-destra di Silvio Berlusconi, che è tornato al governo lo scorso maggio, ha deciso che i fondi di università e ricerca potrebbero essere usati per aiutare le banche e gli istituti di credito italiani. Questa non è la prima volta che Berlusconi ha bersagliato le università. Ad agosto ha firmato un decreto che tagliava i fondi universitari del 10% e ha permesso di coprire solo una posiziona accademica vuota su cinque. Ha anche permesso alle università di trasformarsi in fondazioni private per ottenere introiti aggiuntivi. Dato il clima attuale, i rettori universitari ritengono che l’ultimo passo sarà usato per giustificare ulteriori tagli ai fondi e che alla fine li costringerà a cancellare i corsi che non hanno grande valore commerciale, come gli studi classici o addirittura le scienze di base. La notizia è arrivata all’inizio delle vacanze estive, ma le conseguenze sono state comprese pienamente solo ora - troppo tardi, visto che il decreto sta per essere trasformato in legge.

Nel frattempo, il Ministro per l’educazione, l’università e la ricerca, Mariastella Gelmini, non si è espressa in merito a tutte le questioni relative al suo ministero tranne quella sulle scuole secondarie e ha permesso che decisioni governative consistenti e distruttive fossero eseguite senza fare alcuna obiezione. Ha rifiutato di incontrare i ricercatori e gli accademici per ascoltare le loro preoccupazioni o per spiegare loro le direttive che sembrano richiedere il loro sacrificio. Inoltre non ha neppure delegato un sottosegretario che si occupi di tali questioni al suo posto.

Le organizzazioni scientifiche colpite dalla legge sono tuttavia state ricevute dall’ideatore della legge, Renato Brunetta, Ministro della pubblica amministrazione e innovazione. Brunetta ritiene che si possa fare ben poco per fermare o modificare la legge, anche se è ancora in discussione nei vari comitati e deve ancora essere votata in entrambe le camere. In un’intervista ad un quotidiano, Brunetta ha paragonato i ricercatori ai “capitani di ventura” [sic N.d.T.], mercenari avventurieri del rinascimento, dicendo che dar loro un lavoro permanente equivarrebbe quasi ad ucciderli. Ciò mistifica un problema che i ricercatori gli avevano spiegato: che la ricerca di base di un paese richiede un adeguato rapporto tra il personale permanente e quello precario, con i ricercatori precari (per lo più post-dottorati) che si spostano tra laboratori di ricerca permanenti, stabili e ben equipaggiati. In Italia, come hanno tentato di spiegare a Brunetta, questo rapporto è tutt’altro che adeguato.

Il governo Berlusconi può anche ritenere che siano necessarie delle misure finanziare severe, ma i suoi attacchi alla ricerca di base italiana sono avventati e poco lungimiranti. Il governo ha trattato la ricerca semplicemente come un’altra spesa da tagliare, quando invece dovrebbe essere considerata un investimento per costruire l’economia del sapere del ventunesimo secolo. In effetti l’Italia ha già sposato questo concetto aderendo alla Strategia di Lisbona 2000 dell’Unione Europea, in cui gli stati membri hanno promesso di aumentare i fondi di ricerca e sviluppo (R&D) fino al 3% del loro prodotto interno lordo. L’Italia, un paese del G8, ha una delle spese in R&D più basse del gruppo, essendo appena dell’1.1%, meno della metà di quanto spendono nazioni comparabili come la Francia e la Germania.

Il governo non deve considerare solo i guadagni a breve termine attuati attraverso un sistema di decreti facilitato da ministri compiacenti. Se vuole preparare un futuro realistico per l’italia, come dovrebbe, il governo non dovrebbe riferirsi pigramente al passato, ma capire come funziona la ricerca in Europa oggi.

http://italiadallestero.info/archives/1379



Se volete, ho trovato anche un'articolo sulla Gelmini, una vera chicca!
http://italiadallestero.info/archives/677

Grazie per il suggerimento a Emiliano della Facoltà di Ingegneria dell'Università di L'Aquila (anche lì qualcosa inizia a muoversi) .

Lettere che ci sono giunte via mail

Vi pubblichiamo una lettera e un'articolo che ci sono arrivati via mail da parte di un nostro professore e una nostra collega studentessa dove ci raccontano il loro pensiero e le loro sensazioni:
Da prof. Fabrizio Wolkenstein Braccini
Al Magnifico Rettore
al Direttore Amministrativo
ai membri del Senato Accademico
ai Direttori dei Dipartimenti
e p.c.
ai membri della Facoltà e del Dipartimento nei quali presto servizio
ai miei studenti


Pare ormai scontato (anche perché nessuna voce in contrario sembra finora essersi levata dal mondo accademico) che le disposizioni della L. 133, unitamente ad altre più o meno contemporanee amenità governative, vengano ad assestare un grave colpo all’Università.
Ma se è così, il dovere di reagire spetta anzitutto a coloro che dell’Università hanno il governo e la rappresentanza. Non sarà il folklore delle assemblee e delle manifestazioni studentesche a cambiare le cose, né le cambieranno le chiacchiere in sede di CRUI e di CUN, organi dai compiti assai limitati e privi di poteri giuridicamente rilevanti.
Non servono mozioni ma azioni, che se si vogliono realmente incisive non possono non provenire che dagli organi cui è conferito il potere di agire: Rettore, Senato Accademico, Presidi e Consigli di Facoltà, Direttori e Consigli di Dipartimento, ciascuno s’intende per la parte che gli compete.
Nessuno mi pare aver ancora adeguatamente rilevato il punto sul quale è davvero possibile far leva. Se siamo in periodo di vacche magre, è nella potestà politica del Governo ridurre gli stanziamenti a favore di questo o quello, quindi anche dell’Università. Ma stabilire dei limiti al ricambio del personale senza aver contestualmente sancito l’abrogazione della L. 537/93 e disposizioni ad essa collegate è un’altra faccenda, che viene a ledere non solo la tanto sbandierata (a suo tempo) autonomia amministrativa e didattica delle Università, ma la loro stessa credibilità scientifica.
Non può infatti spettare che alle Università stesse, tanto più in presenza d’una riduzione di bilancio, stabilire come i fondi disponibili debbano essere impiegati, se sia più opportuno investirli in un’aula o in un professore, se sia più utile attrezzare un nuovo laboratorio o assumere un tecnico che possa continuar a far funzionare il laboratorio esistente. Questo a me pare (e dovrebbe parere anche ad altri) un punto essenziale e irrinunciabile.
Allora, se si vuol veramente “contrastare” (come si è espresso il Senato Accademico) una disposizione di legge palesemente illegittima e, per i suoi riflessi sull’autonomia didattica e scientifica delle Università, palesemente anticostituzionale, l’unico modo è quello di effettivamente contrastarla. Vale a dire, impiegare immediatamente i fondi lasciati liberi (e quindi già esistenti) da coloro che, a causa della sedimentata senescenza del personale docente e non docente, se ne stanno andando in pensione o se n’andranno a breve (me compreso) per ricoprire i posti ritenuti indispensabili ad un decente funzionamento dell’Ateneo e delle sue Facoltà.
Dopodiché arriverà certamente ad annullare chiamate, assunzioni e concorsi qualche provvedimento ministeriale, contro il quale sarà finalmente possibile proporre ricorso al TAR e sollevare in quella sede tutte le suddette eccezioni di illegittimità e incostituzionalità.
Tutto il resto è solo aria fritta.
Si tratta di vedere se il mondo accedemico e i suoi governanti saranno finalmente capaci di liberarsi da un’atavica sottomissione al potere (da chiunque detenuto, vedasi il famoso giuramento di fedeltà al fascismo che solo nove docenti in tutta Italia si rifiutarono di prestare, salvo trovarci poi nel dopoguerra una pletora di professori “antifascisti da sempre”) per dimostrarsi una volta tanto pari alle loro responsabilità.
Altrimenti ci troveremo non solo dinanzi ad un’ennesimo episodio di “trahison des clercs”, ma perfino all’impossibilità di decentemente protestare quando ad esempio per una scoperta italiana viene assegnato un premio Nobel a dei giapponesi. Non è quello che ci stiamo meritando?




- Dalla Studentessa Agnese Marchi:
RESTIAMO VICINI CONTRO LA GELMINI!

Mercoledì 15 ottobre, all’assemblea dell’Ateneo pisano eravamo in molti: studenti, ricercatori, professori, addetti all’amministrazione ecc… tutti con lo stesso desiderio di risposta da parte del Rettore Marco Pasquali. Da giorni si è attivata la protesta studentesca contro la legge 133 attraverso manifestazioni, occupazione, assemblee (di ateneo e delle diverse facoltà). Il mondo dell’istruzione mobilitato: se ne può sentire parlare ovunque tra i banchi delle aule studio, oppure tra i gruppetti alle assemblee, arrivano informazioni attraverso volantini e si leggono striscioni.
Un netto e chiaro “no!” alla legge 133 che prevede un ridimensionamento dell’università e dell’istruzione in generale e che tratta molti altri campi d’intervento in materia: finanziaria, imprenditoriale, amministrativa ed edile; nonché provvedimenti per la “competitività e semplificazione” di tutti i settori appena citati. Riguardo l’istruzione questa legge contiene pesanti tagli a carico del bilancio delle Università: 1500 milioni di euro entro i prossimi cinque anni; applica il blocco delle assunzioni a un settore dove il personale è già molto anziano, e che si regge solo grazie a un esercito di precari; infine non introduce nessuna misura di trasparenza o di valutazione della qualità e del merito. Affronta anche la possibilità di qualsiasi università pubblica di diventare fondazione privata con tutto quello che ne consegue. Le cause di questo intervento legislativo sono chiare: primo, è in corso una crisi finanziaria al livello nazionale (nonché mondiale), secondo, l’istruzione italiana ha da tempo una urgente necessità di rinnovo e di modifiche!
Ma le conseguenze in cui andremo incontro, attraverso l’attuazione di questa legge, non potranno di certo risolvere le problematiche ma anzi peggiorarle.
La scuola italiana ha un estremo bisogno di un rialzo del livello dell’istruzione e di preparazione al mondo del lavoro che dovrebbero partire dal basso, ovvero dalle scuole elementari, medie e poi superiori, per poter permettere,poi, di affrontare il mondo dell’università ad ogni persona meritevole. Mentre con una logica che avvia verso la privatizzazione e che mina i saperi più antichi, si aspira solamente alla progressione dei campi ritenuti utili ad una società ormai non più interessata a quel capitale umano essenziale allo sviluppo di un paese!
Certo è che il problema dei finanziamenti è grave e non si riscontra solo nel mondo scolastico; i tagli a carico del bilancio universitario sono inevitabili, (i soldi purtroppo non crescono dagli alberi!) ma devono servire per togliere solo esclusivamente gli sprechi inutili, non fonti importanti su cui si regge l’Università e la scuola in generale! Quindi probabilmente urge il conseguimento di un’attenta e curata analisi delle risorse finanziarie e umane.
Proprio per questi motivi gli studenti di Pisa insieme a tutti quelli che appartengono al mondo universitario, ieri, si sono riuniti per chiedere un totale appoggio e rappresentanza da parte del Rettore. Il fine ultimo infatti è stato raggiunto ed è proprio ora il momento di iniziare a fare qualcosa di concreto, per poter incidere sulle decisioni che prenderà il Parlamento. Anche attraverso il contatto con altri atenei di altre province toscane: arrivare prima alla Regione e poi al vertice. Il motto di molti interventi è stato “unione!”, rimanere uniti è la cosa fondamentale, insieme a quello di libertà della parola. Perché è proprio la base dei principi universitari che andiamo a professare: quella di un’istruzione aperta a tutti, della libertà di parola e di pensiero, del diritto di essere informati e istruiti senza distinzioni di nessun genere! Stiamo combattendo contro quelli che ci “tappano la bocca”, contro quelli che ci tolgono fondi preziosi e non può e non deve essere solo uno schieramento politico o rischiamo di ricadere nello stesso errore che stiamo contestando! La protesta infatti potrebbe essere estesa anche oltre, perché è una questione di rilievo per il futuro di tutto il Paese. Ma per sensibilizzare e sollecitare veramente tutti ci vorrebbe un pizzico di obbiettività, ragionevolezza e flessibilità nonché ascolto ed apertura mentale. Se contestiamo il diritto allo studio non possiamo allo stesso tempo toglierlo a chi in questo momento vuole fare lezione oppure dare esami; bloccare aule e lezioni non serve al nostro scopo! Quello è lo scopo di chi non è interessato alla vera tragedia in cui stiamo, tutti insieme, andando incontro.

lunedì 13 ottobre 2008

La legge 133/08, l'Università e la Ricerca

Riportiamo gli artt 16, 66 e 67 della legge 133/2008.

  • Art. 16.
  • Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università

    1. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione e' adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed e' approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera.

    2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell'Università. Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie e' trasferita, con decreto dell'Agenzia del demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso alle Università trasformate.

    3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.

    4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Non e' ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime.

    5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento.

    6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilità delle fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto può prevedere l'ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati.

    7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

    8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.

    9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l'equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità annuale. Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi, l'entità dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione.

    10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie e' esercitata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie e' assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.

    11. La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento.

    12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nomina un Commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente ed entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori dell'ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto.

    13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

    14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Università statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime.

  • Art. 66.
  • Turn over

    1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto.

    2. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle parole «per l'anno 2008» e le parole «per ciascun anno» sono sostituite dalle parole «per il medesimo anno».

    3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

    4. All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2008».

    5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere alla stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da stabilizzare non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

    6. L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' sostituito dal seguente: «Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».

    7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: «Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

    8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    9. Per l'anno 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 50 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

    10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo.

    11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle forze armate cui si applica la specifica disciplina di settore.

    12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «A decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle parole «A decorrere dall'anno 2013».

    13. Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione, per il triennio 2009-2011 fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti del personale delle università. Nei limiti previsti dal presente comma e' compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle università per l'anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, e' ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

    14. Per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non può eccedere le unità cessate nell'anno precedente.


  • Art. 67.
  • Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi

    1. Le risorse determinate, per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, sono ridotte del 10% ed un importo pari a 20 milioni di euro e' destinato al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265.

    2. Per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino della materia concernente la disciplina del trattamento economico accessorio, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rivolta a definire una più stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento di attività di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilità, tutte le disposizioni speciali, di cui all'allegato B, che prevedono risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono disapplicate.

    3. A decorrere dall'anno 2010 le risorse previste dalle disposizioni di cui all'allegato B, che vanno a confluire nei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base di nuovi criteri e modalità di cui al comma 2 che tengano conto dell'apporto individuale degli uffici e dell'effettiva applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette disposizioni.

    4. I commi 2 e 3, trovano applicazione nei confronti di ulteriori disposizioni speciali che prevedono risorse aggiuntive a favore dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

    5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, va ridotta la consistenza dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni di cui al comma 189 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente il comma 189, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' così sostituito: «189. A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento.».

    6. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo sono versate annualmente dagli Enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria entro il mese di ottobre all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368.

    7. All'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Il Presidente dell'ARAN, sentito il Comitato di settore ed il Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini della certificazione. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.»;
    b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. L'ipotesi di accordo e' trasmessa dall'ARAN, corredata dalla prescritta relazione tecnica, al comitato di settore ed al Presidente del Consiglio dei Ministri entro sette giorni dalla data di sottoscrizione. Il parere del Comitato di settore e del Consiglio dei Ministri si intende reso favorevolmente trascorsi quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione tecnica da parte dell'ARAN. La procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo decorsi i quali i contratti sono efficaci, fermo restando che, ai fini dell'esame dell'ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei Ministri, il predetto termine può essere sospeso una sola volta e per non più di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie dei comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'ARAN provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi sette giorni. La deliberazione del Consiglio dei Ministri deve essere comunque essere adottata entro otto giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato all'ARAN, fatta salva l'autonomia negoziale delle parti in ordine ad un'eventuale modifica delle clausole contrattuali. In ogni caso i contratti per i quali non si sia conclusa la procedura di certificazione divengono efficaci trascorso il cinquantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo. Resta escluso comunque dall'applicazione del presente articolo ogni onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche nell'ipotesi in cui i comitati di settore delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, non si esprimano entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo;
    c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente comma:
    «7-bis Tutti i termini indicati dal presente articolo si intendono riferiti a giornate lavorative».

    8. In attuazione dei principi di responsabilizzazione e di efficienza della pubblica amministrazione, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, hanno l'obbligo di trasmettere alla Corte dei Conti, tramite il Ministero economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno.

    9. A tal fine, d'intesa con la Corte dei conti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il Ministero economia e finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato integra le informazioni annualmente richieste con il modello di cui all'articolo 40-bis comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, predisponendo un'apposita scheda con le ulteriori informazioni di interesse della Corte dei conti volte tra l'altro ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa in ordine alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa ed all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonche' a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche.

    10. La Corte dei conti utilizza tali informazioni, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini del referto sul costo del lavoro e propone, in caso di esorbitanza delle spese dai limiti imposti dai vincoli di finanza pubblica e dagli indirizzi generali assunti in materia in sede di contrattazione collettiva nazionale, interventi correttivi a livello di comparto o di singolo ente. Fatte salve le ipotesi di responsabilità previste dalla normativa vigente, in caso di accertato superamento di tali vincoli le corrispondenti clausole contrattuali sono immediatamente sospese ed e' fatto obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva.

    11. Le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito web, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, la documentazione trasmessa annualmente all'organo di controllo in materia di contrattazione integrativa.

    12. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Il collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua assenza, l'organo di controllo interno equivalente vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.


Dunque la legge 133/08 prevede:
  • il blocco del turn-over al 20% (cioè ogni 5 unità di personale che andranno in pensione ne potrà essere assunta 1)
  • la diminuzione del Fondo di Finanziamento Ordinario (cioè i soldi che il Ministero dà alle Università ogni anno) di 63 milioni di euro per il 2009 e sono previsti tagli crescenti fino a 455 milioni per il 2013
  • la possibilità delle Università di trasformarsi in fondazioni private.


Di conseguenza tanti Atenei italiani in difficoltà economiche saranno costretti a trasformarsi in fondazioni, attraendo privati che vorranno investire nell’università e che di fatto indirizzeranno la ricerca e la didattica a proprio piacimento.

Le fondazioni, non avendo più il limite di legge che fino ad oggi, nell’università pubblica, garantiva il tetto massimo della contribuzione studentesca al 20% dell’FFO, potranno aumentare la contribuzione studentesca liberamente, trovando un facile sistema per appianare gli attuali buchi di bilancio.

Con il blocco del turn-over al 20% verrà impedito il necessario ricambio generazionale della classe docente, precludendo ad un’intera generazione la carriera universitaria. Ci troveremo di fatto davanti ad Università “privatizzate” di serie A e Università pubbliche di serie B.

L’Università di qualità accessibile a tutti, la possibilità per i meritevoli ma privi di mezzi di raggiungere i più alti gradi e livelli di studio sarà solo un antico ricordo.