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LA PROTESTA CONTINUA!!!
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mercoledì 10 dicembre 2008

"E dell'Onda è rimasta solo la schiuma"

Questo articolo pubblicato ieri dal Giornale è la conferma che il movimento studentesco non è annegato ma bagna ancora le città italiane.
E' soprattutto la conferma di un modo di pensare che appartiene alle generazioni anziane che governano il Paese e dal quale gli studenti cercano di allontanarsi. 
15 anni di bambini cresciuti dalla televisione commerciale hanno modificato il modo di vedere la realtà: SE NON SEI NELLA SCATOLA MAGICA NON ESISTI.

L'Onda esiste ancora. La presa di coscienza degli studenti non ha una data di scadenza.
I giovani e i precari che hanno manifestato nei mesi di settembre, ottobre e novembre nelle piazze di tutta Italia non sono tornati nel loro guscio.

In tutta Italia gli studenti continuano a riunirsi e ad informare. E' un processo è lento e denso di cambiamenti; non ha la durata di uno spot televisivo né della lettura di un articolo di giornale.

Il giornalista Stefano Zecchi considera le contestazioni tenutesi nei giorni scorsi come dei modi per ottenere solo "visibilità".

La visibilità noi studenti l'abbiamo già avuta e non è stata mai la spinta principale delle proteste. 
Per settimane siamo stati nelle piazze a dimostrare il nostro dissenso verso i tagli indiscriminati del Governo. La voglia di studiare ce l'abbiamo e definirci dei "fannulloni" è un atteggiamento davvero mediocre.

Stefano Zecchi sostiene che "la maggioranza degli studenti è sempre rimasta nelle aule a seguire le lezioni". Ci sorge il dubbio se il giornalista abbia visitato, anche per sbaglio, qualche università nei giorni delle proteste.

A Roma gli studenti si sono riuniti per la scrittura di proposte concrete. Il ministro Gelmini aveva detto di essere disponibile a "dialogare".
Il ministro e la maggior parte dei politici italiani falsano quotidianamente questa parola, credono che "dialogare" significhi solo un compromesso unilaterale. 
Non è assolutamente così e i decreti approvati ne sono la prova.

giovedì 6 novembre 2008

Commento sulla legge Gelmini riguardo i libri di testo

Riceviamo e pubblichiamo.

Commento sulla legge Gelmini riguardo i libri di testo
Tra le pieghe del "decreto Gelmini" si annida un provvedimento (art. 5) in base al quale i libri adottati a partire dal prossimo anno scolastico dovranno essere confermati alle elementari per cinque anni, alle medie e alle superiori per sei. Ciò significa che molte case editrici rischiano di fallire (se non si può più produrre, si è costretti a licenziare, e poi a chiudere), con una perdita di posti di lavoro stimata nell'ordine di diverse migliaia.
Qual è la ratio del provvedimento? L'idea nasce dalla volontà di contenere i costi per le famiglie che hanno figli in età scolare: è noto che quella per i libri di testo è una spesa piuttosto onerosa. Questa legge, però, produce due effetti negativi: non aiuta le famiglie e mette in ginocchio un intero comparto produttivo, soprattutto gli editori scolastici 'puri' ".
Ed ecco da dove viene il nuovo possibile "conflitto di interessi". Il mercato del libro scolastico in Italia è diviso, grosso modo, a metà: da una parte case editrici che producono esclusivamente libri scolastici; dall'altra 4 gruppi editoriali che fanno anche, ma non solo, libri scolastici (Pearson, Rcs, Mondadori e De Agostini). A pagare i costi maggiori del provvedimento sarebbero ovviamente gli editori scolastici 'puri', cioè quelli che non hanno quelle altre attività (libri di 'varia', giornali, attività finanziarie, ecc.) che coprono le spalle ai quattro gruppi più grossi. Lo scenario che si proietta è dunque quello della fine dell’editoria scolastica pura, a vantaggio delle grandi concentrazioni editoriali, che finirebbero per accaparrarsi tutto il mercato. Con un grosso danno per il pluralismo di idee, elemento così importante a scuola. Un'idea cara alla destra, quella del controllo dei contenuti dei programmi: magari per rileggere in una luce più positiva il ventennio fascista o insistere un po' di più sui crimini dello stalinismo.

mercoledì 29 ottobre 2008

Barack Gelmini

Il mio punto di riferimento è quello che sta facendo Barack Obama in America" 
(Maria Stella Gelmini, ministro dell'Istruzione, Corriere della sera, 27 ottobre 2008) 

"Questo è il momento di affrontare il nostro obbligo morale di garantire a ogni bambino un'educazione di primo livello, perché questo è il minimo che serve per competere in un'economia globale...Recluterò un esercito di nuovi insegnanti, pagherò loro retribuzioni più alte e darò loro maggiore supporto" 
(Barack Obama, discorso di accettazione della candidatura alla Casa Bianca,9 settembre 2008) 


Fonte: "Carta Canta", Marco Travaglio, Repubblica.it

martedì 28 ottobre 2008

Decreto Gelmini


NB. L'unico articolo del decreto Gelmini che riguarda direttamente il mondo dell'Università è l'art 7.

Accesso alle scuole universitarie di specializzazione di medicina e chirurgia. La disposizione limita la possibilità di presentare domanda alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia ai soli aspiranti già laureati, anche se non ancora abilitati, purché l'abilitazione venga conseguita entro la data di inizio delle attività didattiche.

domenica 26 ottobre 2008

News

venerdì 17 ottobre 2008

La Gelmini, in riferimento alle manifestazioni e alle proteste contro i tagli alla scuola, dice: ''Non capisco le ragioni delle proteste''



Roma, 17 ott. (Adnkronos/Ign) - Mentre nelle piazze e nelle scuole di tutta Italia si susseguono le proteste contro la sua riforma, a 'Panorama del giorno' il ministro dell'Istruzione Mariastella Gelmini confessa di non capire il perché di queste manifestazioni. ''Le ragioni della protesta francamente non le comprendo e sono sempre più convinta che molti di coloro che scendono in piazza non hanno letto il provvedimento''. 

Quello che colpisce il ministro è soprattutto la partecipazione di università e scuole secondarie, a suo dire non ''toccate minimamente'' dal provvedimento che ''riguarda prevalentemente la scuola elementare e media''. Il dito è puntato contro la sinistra, rea di aver fatto ''disinformazione e creato un allarmismo nel Paese che non ha ragion d'essere''. ''Sta dicendo che verrà meno il 
tempo pieno e gli aggiuntivi, ovvero informatica e inglese, e questa - accusa la Gelmini - è una grande bugia. Non saranno toccati; anzi, nella scuola media passeremo da tre ore d'inglese a cinque ore di lingua straniera''. Potenziato lo studio delle lingue, ma potenziato anche il tempo pieno che, assicura il ministro, nessuno ha la volontà di ridurre. 

''Le famiglie non hanno nulla da temere dal provvedimento'' e a chi legge la scelta del maestro unico come causa di licenziamenti, la Gelmini ribatte che ''
nel pubblico impiego non si possono licenziare le persone''. ''Chi parla degli 87mila taglia dice una cosa non vera - spiega il ministro - e soprattutto non precisa che oggi gli occupati nella scuola sono un milione e 300mila: se il governo non intervenisse contenendo la spesa da un milione e 300mila si passerebbe a un milione e 400mila. Chi protesta ci dica dove trovare i soldi per occupare altre centomila persone nella scuola, purtroppo non è possibile''. 

Ma a 'Panorama del giorno' il ministro dell'Istruzione non difende solo la sua riforma. Gelmini si schiera anche a 
difesa della mozione della Lega sulla creazione di classi per i bambini stranieri, spiegando che ''non si tratta di un problema di razzismo ma di un problema didattico''. ''E' un dato di fatto che per come oggi la scuola è organizzata non riesce ad assolvere al meglio ad una funzione importante: quella di integrare gli alunni immigrati. Ogni genitore che ha un figlio nelle classi elementari di questo Paese - aggiunge - sa che ci sono problematiche legate all'inserimento dei bimbi stranieri nelle classi perché molti non conoscono l'italiano. Se vogliamo accogliere in maniera adeguata i bambini stranieri è giusto investire delle risorse perché possano conoscere la lingua italiana e quindi integrarsi al meglio''.

lunedì 13 ottobre 2008

Quirinale sommerso da email contro Legge 133 Gelmini




Data:
13-10-2008
Descrizione:Nota sulle web-mail al Presidente della Repubblica in relazione alla legge di conversione del decreto legge 137, in materia di istruzione e università

N o t a


Giunge in questi giorni al Presidente della Repubblica un gran numero di messaggi con i quali da parte di singoli, e in particolar modo di insegnanti, nonché da parte di talune organizzazioni, gli si chiede di non firmare il decreto legge 137 – o, più propriamente – la legge di conversione di tale decreto.

Pur nella viva attenzione e comprensione, da parte del Presidente, per le motivazioni di tali appelli, si deve rilevare innanzitutto che il Parlamento non ha ancora concluso l’esame del provvedimento in questione. Inoltre, secondo la Costituzione italiana, è il governo che si assume la responsabilità del merito delle sue scelte politiche e dei provvedimenti di legge sottoposti al Parlamento, che possono essere contrastati e respinti, o modificati, solo nel Parlamento stesso. Il Capo dello Stato non può esercitare ruoli che la Costituzione non gli attribuisce: la stessa facoltà di chiedere alle Camere una nuova deliberazione sulle leggi approvate incontra limiti temporali oggettivi nel caso della conversione di decreti-legge, ed il Presidente ha in ogni caso l’obbligo di promulgare le leggi, qualora le stesse siano nuovamente approvate, anche nel medesimo testo.

Roma, 13 ottobre 2008


Finalmente stasera qualcosa si è mosso, qualche notizia è trapelata, forse erano semplicemente troppe per restare nascoste. Oltre a questo comunicato, che potete andare a leggere anche sul sito della Presidenza della Repubblica (http://www.quirinale.it/Comunicati/Comunicato.asp?id=36968 ), riportiamo anche un articolo pubblicato da RAINEWS24. ( http://www.rainews24.it/notizia.asp?newsid=87018 )

Valanga di e-mail al Quirinale contro la riforma Gelmini. Napolitano: la competenza è del parlamento
La riforma della scuola e' ancora all'esame del Parlamento. Inoltre, secondo la Costituzione, la responsabilita' delle scelte politiche e' del Parlamento. E il presidente della Repubblica "non puo' esercitare ruoli che la Costituzione non gli attribuisce". Giorgio Napolitano, attraverso una nota diffusa dal Quirinale, risponde cosi' agli appelli che gli vengono rivolti via e-mail a non firmare la

riforma Gelmini della scuola.

"Giunge in questi giorni al presidente della Repubblica - si legge nella nota del Quirinale
- un gran numero di messaggi con i quali da parte di singoli, e in particolar modo di insegnanti, nonche' da parte di talune organizzazioni, gli si chiede di non firmare il decreto legge
137 - o, piu' propriamente - la legge di conversione di tale decreto".

"Pur nella viva attenzione e comprensione, da parte del presidente, per le motivazioni di tali appelli - prosegue il comunicato - si deve rilevare innanzitutto che il Parlamento non ha ancora concluso l'esame del provvedimento in questione. Inoltre, secondo la Costituzione italiana, e' il governo che si assume la responsabilita' del merito delle sue scelte politiche e dei provvedimenti di legge sottoposti al Parlamento, che possono essere contrastati e respinti, o modificati, solo nel Parlamento stesso".

"Il capo dello Stato - sottolinea il Quirinale - non puo' esercitare ruoli che la Costituzione non gli attribuisce: la stessa facolta' di chiedere alle Camere una nuova deliberazione sulle leggi approvate incontra limiti temporali oggettivi nel caso della conversione di decreti-legge, ed il presidente ha in ogni caso l'obbligo di promulgare le leggi, qualora le stesse siano nuovamente approvate, anche nel medesimo testo".

Da giorni una pioggia di e-mail è arrivata al sito del Quirinale per convincere il presidente Giorgio Napolitano a non firmare la legge sul "maestro unico". L'iniziativa, nata spontaneamente da insegnanti e genitori la scorsa settimana, si sta diffondendo attraverso blog, sms e messaggi di posta elettronica che invitano a chiedere al Capo dello Stato di rinviare alle Camere la riforma della scuola firmata Mariastella Gelmini.

Uno degli sms diffusi in questi giorni recita: "Vai sul sito www.quirinale.it, clicca su posta e manda una mail a Napolitano per chiedergli di non firmare il decreto Gelmini. Se arrivano almeno 20 mila mail si può bloccare tutto". Affermazione, quest'ultima, che naturalmente non ha alcuna base giuridica, in quanto tutt'al più si tratta di un'operazione di "moral suasion".

Su vari blog si discute, comunque, dell'iniziativa e si riportano mail già inviate al sito del Quirinale. Ma sul newsgroup it.istruzione.scuola, qualcuno avanza dubbi sul reale peso dell'iniziativa, e ricorda che i poteri di intervento del Capo dello Stato sono limitati. "Napolitano - è scritto - può rinviare la legge alle Camere, ma se quelle gliela rimandano non può fare altro che firmare".

Nonostante molti riconoscano le scarse probabilità che il bombardamento di mail possa avere effetti sul percorso della legge, c'è chi assicura che "l'iniziativa si sta diffondendo tanto. Ho già ricevuto molti sms, anche da altre regioni d'Italia e non solo dalle mie conoscenze locali".

L'iniziativa ha incassato oggi il sostegno della scrittrice Dacia Maraini, che si dice "assolutamente contraria ai tagli alla scuola in generale e in particolare a quella elementare, che è un bene prezioso per il nostro paese e considerata un modello che tutti ci invidiavano e che ora rischia di rovinarsi". "Sulla scuola - aggiunge la Maraini - bisogna investire di più, mentre i tagli vanno fatti altrove: dalla casta alle spese militari, per esempio".

Come al solito non si fa menzione delle manifestazioni e delle proteste. Non si parla apertamente di università, si parla di maestro unico e di istruzione in termini vaghi, generali. Forse costerebbe troppo spiegare in cosa consistano effettivamente questi provvedimenti e sarebbe troppo scomodo perchè allora tutti capirebbero e si mobiliterebbero per evitare che entrino in vigore. Non arrendiamoci. Non rassegnamoci. Con quest'articolo ci dicono chiaramente che anche mandare 20000 emali al Presidente della Repubblica è inutile. Sono d'accordo, non conta molto, non ha molto potere decisionale in Italia. Fanno quello che vogliono e, se non diamo un segnale forte di contestazione, un segnale che tutto il Paese possa sentire, andranno fino in fondo.


La legge 133/08, l'Università e la Ricerca

Riportiamo gli artt 16, 66 e 67 della legge 133/2008.

  • Art. 16.
  • Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università

    1. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione e' adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed e' approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera.

    2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell'Università. Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie e' trasferita, con decreto dell'Agenzia del demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso alle Università trasformate.

    3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.

    4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Non e' ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime.

    5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento.

    6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilità delle fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto può prevedere l'ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati.

    7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

    8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.

    9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l'equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità annuale. Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi, l'entità dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione.

    10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie e' esercitata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie e' assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.

    11. La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento.

    12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nomina un Commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente ed entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori dell'ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto.

    13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

    14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Università statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime.

  • Art. 66.
  • Turn over

    1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto.

    2. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle parole «per l'anno 2008» e le parole «per ciascun anno» sono sostituite dalle parole «per il medesimo anno».

    3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

    4. All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2008».

    5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere alla stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da stabilizzare non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

    6. L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' sostituito dal seguente: «Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».

    7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: «Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

    8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    9. Per l'anno 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 50 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

    10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo.

    11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle forze armate cui si applica la specifica disciplina di settore.

    12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «A decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle parole «A decorrere dall'anno 2013».

    13. Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione, per il triennio 2009-2011 fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti del personale delle università. Nei limiti previsti dal presente comma e' compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle università per l'anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, e' ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

    14. Per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non può eccedere le unità cessate nell'anno precedente.


  • Art. 67.
  • Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi

    1. Le risorse determinate, per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, sono ridotte del 10% ed un importo pari a 20 milioni di euro e' destinato al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265.

    2. Per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino della materia concernente la disciplina del trattamento economico accessorio, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rivolta a definire una più stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento di attività di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilità, tutte le disposizioni speciali, di cui all'allegato B, che prevedono risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono disapplicate.

    3. A decorrere dall'anno 2010 le risorse previste dalle disposizioni di cui all'allegato B, che vanno a confluire nei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base di nuovi criteri e modalità di cui al comma 2 che tengano conto dell'apporto individuale degli uffici e dell'effettiva applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette disposizioni.

    4. I commi 2 e 3, trovano applicazione nei confronti di ulteriori disposizioni speciali che prevedono risorse aggiuntive a favore dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

    5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, va ridotta la consistenza dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni di cui al comma 189 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente il comma 189, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' così sostituito: «189. A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento.».

    6. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo sono versate annualmente dagli Enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria entro il mese di ottobre all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368.

    7. All'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Il Presidente dell'ARAN, sentito il Comitato di settore ed il Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini della certificazione. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.»;
    b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. L'ipotesi di accordo e' trasmessa dall'ARAN, corredata dalla prescritta relazione tecnica, al comitato di settore ed al Presidente del Consiglio dei Ministri entro sette giorni dalla data di sottoscrizione. Il parere del Comitato di settore e del Consiglio dei Ministri si intende reso favorevolmente trascorsi quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione tecnica da parte dell'ARAN. La procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo decorsi i quali i contratti sono efficaci, fermo restando che, ai fini dell'esame dell'ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei Ministri, il predetto termine può essere sospeso una sola volta e per non più di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie dei comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'ARAN provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi sette giorni. La deliberazione del Consiglio dei Ministri deve essere comunque essere adottata entro otto giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato all'ARAN, fatta salva l'autonomia negoziale delle parti in ordine ad un'eventuale modifica delle clausole contrattuali. In ogni caso i contratti per i quali non si sia conclusa la procedura di certificazione divengono efficaci trascorso il cinquantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo. Resta escluso comunque dall'applicazione del presente articolo ogni onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche nell'ipotesi in cui i comitati di settore delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, non si esprimano entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo;
    c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente comma:
    «7-bis Tutti i termini indicati dal presente articolo si intendono riferiti a giornate lavorative».

    8. In attuazione dei principi di responsabilizzazione e di efficienza della pubblica amministrazione, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, hanno l'obbligo di trasmettere alla Corte dei Conti, tramite il Ministero economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno.

    9. A tal fine, d'intesa con la Corte dei conti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il Ministero economia e finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato integra le informazioni annualmente richieste con il modello di cui all'articolo 40-bis comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, predisponendo un'apposita scheda con le ulteriori informazioni di interesse della Corte dei conti volte tra l'altro ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa in ordine alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa ed all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonche' a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche.

    10. La Corte dei conti utilizza tali informazioni, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini del referto sul costo del lavoro e propone, in caso di esorbitanza delle spese dai limiti imposti dai vincoli di finanza pubblica e dagli indirizzi generali assunti in materia in sede di contrattazione collettiva nazionale, interventi correttivi a livello di comparto o di singolo ente. Fatte salve le ipotesi di responsabilità previste dalla normativa vigente, in caso di accertato superamento di tali vincoli le corrispondenti clausole contrattuali sono immediatamente sospese ed e' fatto obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva.

    11. Le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito web, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, la documentazione trasmessa annualmente all'organo di controllo in materia di contrattazione integrativa.

    12. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Il collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua assenza, l'organo di controllo interno equivalente vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.


Dunque la legge 133/08 prevede:
  • il blocco del turn-over al 20% (cioè ogni 5 unità di personale che andranno in pensione ne potrà essere assunta 1)
  • la diminuzione del Fondo di Finanziamento Ordinario (cioè i soldi che il Ministero dà alle Università ogni anno) di 63 milioni di euro per il 2009 e sono previsti tagli crescenti fino a 455 milioni per il 2013
  • la possibilità delle Università di trasformarsi in fondazioni private.


Di conseguenza tanti Atenei italiani in difficoltà economiche saranno costretti a trasformarsi in fondazioni, attraendo privati che vorranno investire nell’università e che di fatto indirizzeranno la ricerca e la didattica a proprio piacimento.

Le fondazioni, non avendo più il limite di legge che fino ad oggi, nell’università pubblica, garantiva il tetto massimo della contribuzione studentesca al 20% dell’FFO, potranno aumentare la contribuzione studentesca liberamente, trovando un facile sistema per appianare gli attuali buchi di bilancio.

Con il blocco del turn-over al 20% verrà impedito il necessario ricambio generazionale della classe docente, precludendo ad un’intera generazione la carriera universitaria. Ci troveremo di fatto davanti ad Università “privatizzate” di serie A e Università pubbliche di serie B.

L’Università di qualità accessibile a tutti, la possibilità per i meritevoli ma privi di mezzi di raggiungere i più alti gradi e livelli di studio sarà solo un antico ricordo.